Regolamento pubblicità alimenti per lattanti

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2005, n.46

 

Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno

 

...

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Disposizioni concernenti la pubblicità e la vendita degli alimenti per lattanti

 

1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Pubblicità alimenti per lattanti). - 1. E' fatto divieto:

a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi

comprese quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione dello svolgimento di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli studi medici, nei punti di vendita, nonche' attraverso il materiale informativo e didattico;

b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari;

c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite di alimenti per lattanti e di attrezzature a istituzioni, figure professionali o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante;

d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi

compresi la sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche - fatta eccezione per i congressi proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute - finalizzati a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, che comprende la

vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto;

e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per

l'Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori sanitari che partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.

 

2. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno per i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione con prodotti sostitutivi del latte materno, provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti, con particolare attenzione alla tutela economica dell'utente anche nella fase successiva alla dimissione ospedaliera.

 

3. Il Ministero della salute promuove campagne sulla corretta alimentazione del lattante.

 

4. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte a:

a) migliorare l'organizzazione dei servizi e orientare il

comportamento degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza al "percorso nascita";

b) diffondere adeguate informazioni sui benefici

dell'allattamento materno;

c) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla

diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata, per fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;

d) contrastare ogni forma di pubblicità occulta e di

comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno;

e) disciplinare le visite degli informatori scientifici

dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici.»;

b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Vendita alimenti per lattanti). - 1. Il listino dei

prezzi delle imprese produttrici di alimenti per lattanti,

finalizzato esclusivamente a diffondere informazioni, oggettive e adeguate sulla alimentazione dei neonati, incluse le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti, deve essere comunicato al Ministero della salute e al Ministero delle attività produttive.».

 

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 2005

Il Ministro della salute

Sirchia

Il Ministro

delle attività produttive

Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli